L’ITALIA PROCESSATA A LUSSEMBURGO PER LA CACCIA E LA CATTURA DEGLI UCCELLI

Il 9 novembre si è tenuta a Lussemburgo la prima udienza del processo (protocollo n. C-159/99) intentato dalla Commissione Europea contro l’Italia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per violazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Due erano le accuse:

1) consentire (agli articoli 4 e 5 della Legge 157/1992) la cattura e la detenzione di tre specie di uccelli (passero d’Italia, passera mattugia e storno) in violazione degli articoli 5, 7 e allegato II della direttiva; 
2) aver regolamentato le deroghe ai divieti posti dalla direttiva in modo non conforme alle prescrizioni all’articolo 9 della direttiva, specialmente per quanto riguarda gli abbattimenti di uccelli che arrecano danni all’agricoltura (articolo 19 della Legge 157/1992) e alla sicurezza
aerea (articolo 2 della stessa legge).
Per quanto riguarda la prima accusa, la Commissione ha osservato nella procedura scritta che il Governo italiano ha sostenuto che la detenzione di tali uccelli ha lo scopo di rifornire i cacciatori di richiami vivi, ma poiché la legge italiana ne consente la detenzione ma non la caccia, si tratterebbe di disporre, con il consenso della legge, di un mezzo per commettere un reato. Il Governo italiano ha cercato di difendersi asserendo che la circolare dell ’Istituto nazionale per la fauna selvatica del 13 maggio 1997, che richiede alle Regioni di vietare la caccia delle tre specie di uccelli nominate, avrebbe valore impositivo, mentre secondo la Commissione essa ha valore meramente di parere, anche perché la circolare stessa sarebbe stata inviata solo a 9 Regioni su 20 e a 39 Province su 104!

Secondo la Commissione, il decreto del Governo del 27 settembre 1997, che stabilisce che le deroghe spettano al Governo e non alle Regioni, non sana la violazione, perché istituisce una sorta di regime di deroga generale permanente che è inammissibile; inoltre una legge non può essere modificata da una disposizione di rango inferiore.

Per quanto riguarda la seconda accusa, secondo la Commissione la legislazione italiana non ha trascritto in modo chiaro e completo tutti i casi in cui è possibile fare ricorso alle deroghe, né le condizioni e le modalità di esercizio. Infatti, per la sicurezza aerea la legge italiana si limita a dire che il controllo degli uccelli è affidato al Ministero dei Trasporti, e per gli altri casi che è compito delle Regioni. Il decreto del 27 settembre 1997, poi, non disciplina le deroghe riguardanti gli uccelli che arrecano danni, ma si limita a rinviare alla Legge sulla caccia (n. 157 del 1992). Quest’ultima per la sicurezza aerea omette di richiedere l’ assenza di altre soluzioni soddisfacenti come condizione per applicare le deroghe.

Sulla seconda accusa il Governo italiano ha replicato invocando un vizio di forma, cioè che l’accusa sarebbe stata modificata dalla Commissione nel corso del procedimento rispetto alla formulazione originaria. Ma la Commissione non è d’accordo neanche su questo punto.

Come è noto, il decreto del Governo del 27 settembre 1997 è stato annullato dalla Corte Costituzionale il 14 maggio 1999. Secondo il Governo italiano, tale annullamento non pregiudica la conformità della normativa nazionale alla direttiva; infatti la Corte costituzionale ha stabilito che le deroghe alla direttiva stessa sono di esclusiva competenza del Governo. Invece secondo la Commissione l’annullamento del decreto in questione causa la mancanza di una normativa sulle deroghe perché non vi è più alcuna limitazione agli abbattimenti per la sicurezza aerea né alle catture di passero d’Italia, passera mattugia e storno come richiami vivi: pertanto l’ annullamento del decreto aggrava ulteriormente il conflitto tra l’ ordinamento giuridico italiano e le esigenze della direttiva in materia di deroghe!
La relazione di udienza (in italiano) può essere richiesta alla LAC.
È la quinta volta che l’Italia viene processata alla Corte di Giustizia per violazione della direttiva comunitaria sulla conservazione degli uccelli selvatici. Le prime tre volte l’Italia è stata condannata (l’8 luglio 1987 e due volte il 17 gennaio 1991), mentre la quarta volta la Commissione ha abbandonato il giudizio.